DOMANDE FREQUENTI FAQ SULLA
LEGISLAZIONE
- COME VIENE INTERPRETATA LA
BICICLETTA ELETTRICA DALLA LA LEGGE ITALIANA?
- L´Art. 50 del Decreto
Legislativo emesso il 30 Aprile 1992 N° 285 - e e tutte le
successive modifiche recitano quanto segue:
"I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti
a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di
analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul
veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a
pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario avente
potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è
progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo
raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.
- SERVE USARE IL CASCO?
- No, per la legge non è obbligatorio usare il
casco. La bicicletta elettrica è considerata a tutti gli effetti
come un velocipede, e quindi una bicicletta comune. Tuttavia,
consigliamo di utilizzare almeno un casco da ciclisti, soprattutto
se si guida nel traffico o in condizioni a rischio.
- SI DEVE PAGARE BOLLO E
ASSICURAZIONE?
- No, essendo considerata dalla Legge come una
normale bicicletta, non è richiesta una assicurazione obbligatoria.
Tuttavia il conducente è responsabile di eventuali danni provocati a
terzi. Quindi vi suggeriamo di verificare se già avete una
assicurazione personale che possa dare copertura anche a questa
attività ciclistica.
- SERVE LA PATENTE PER CICLOMOTORE?
- No, in quanto la bicicletta elettrica è
considerata, a tutti gli effetti Legali e Fiscali, come una
normalissima bicicletta
- QUALI PRESTAZIONI PUO' AVERE
SECONDO LA LEGGE?
- Secondo la legge, una bicicletta elettrica non
può superare i 25 Km/h ed il motore elettrico non può superare la
potenza di 0,25 Kw. Inoltre non può essere dotata di manopola di
acceleratore a mano.
- SI PUO' CIRCOLARE SULLE PISTE
CICLABILI E NELLE ISOLE PEDONALI?
- Si, proprio per il fatto che, a tutti gli
effetti, è considerata una Bicicletta Normale